Sez. U - , Sentenza n. 20494 del 29/08/2017 (Rv. 645140 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalti pubblici - Servizio di trasporto per portatori di "handicap" a fini riabilitativi - Obbligo dei comuni di concorrere alla spesa sostenuta dalle AUSL - Sussistenza - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di trasporto con finalità riabilitative dei portatori di "handicap", l’art. 26 della l. n. 104 del 1992 prevede che i costi siano ripartiti tra i comuni interessati al servizio e le AUSL, le quali lo organizzano ed eseguono direttamente, sicché l’obbligazione concorrente degli enti territoriali dà luogo ad un diritto di credito dell'Azienda Sanitaria per l’accertamento del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondato su disposizioni normative di carattere vincolante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 7, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 26, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 22/04/1977 num. 10 art. 5, Legge Reg. Puglia 12/04/2000 num. 9 art. 47, Legge Reg. Puglia 31/05/2001 num. 14 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)