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Sez. U, Sentenza n. 15239 del 06/07/2007 (Rv. 597709 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597709-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sulla pretesa della società concessionaria del servizio pubblico sanitario, di ottenere dal Comune il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di persone disabili dal domicilio al centro di riabilitazione gestito dalla medesima società, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo, modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004), essendo relativa all'ambito contenutistico della concessione e coinvolgendo una verifica dell'esercizio di poteri discrezionali della P.A. in materia di trasporto dei disabili per ragioni terapeutiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)