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Sez. 2, Sentenza n. 5125 del 26/07/1983 (Rv. 429987 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - TURBATIVA DEL POSSESSO DERIVANTE DALL'INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE DA PARTE DEL FRONTISTA CHE INTENDA SOPRAELEVARE SULLO STESSO FRONTE SU CUI ERA GIÀ STATA REALIZZATA UNA COSTRUZIONE - TUTELA POSSESSORIA RICHIESTA DAL POSSESSORE DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DELLA "PREVENZIONE" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429987-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - TURBATIVA DEL POSSESSO DERIVANTE DALL'INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE DA PARTE DEL FRONTISTA CHE INTENDA SOPRAELEVARE SULLO STESSO FRONTE SU CUI ERA GIÀ STATA REALIZZATA UNA COSTRUZIONE - TUTELA POSSESSORIA RICHIESTA DAL POSSESSORE DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DELLA "PREVENZIONE" - AMMISSIBILITÀ.*

Il possessore di un immobile che chieda la tutela possessoria per turbativa del suo possesso, derivante dalla inosservanza della distanza legale da parte del frontista che intenda sopraelevare sullo stesso fronte sul quale aveva realizzato la sua costruzione di base, in tanto può ottenere la tutela invocata, in quanto dimostri che, in virtù della "prevenzione" della sua costruzione, tra le facoltà incluse nel suo possesso rientra anche quella di pretendere dal frontista che sopraelevi il rispetto della distanza legale, sicché non comporta violazione del divieto di cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta "prevenzione", volta unicamente ad accertare l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela. (V 2473/73, mass n 365894).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)