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Sez. 1, Sentenza n. 2473 del 03/10/1973 (Rv. 365894 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - AZIONE DI MANUTENZIONE PER ASSERITA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI RISPETTO AD UNA PREESISTENTE COSTRUZIONE - DEDUZIONE AD OPERA DEL CONVENUTO DELL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE DA PARTE DELL'ATTORE CON CONSEGUENTE SUO ESONERO DALL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - CUMULO DI PETITORIO CON IL POSSESSORIO - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365894-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - AZIONE DI MANUTENZIONE PER ASSERITA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI RISPETTO AD UNA PREESISTENTE COSTRUZIONE - DEDUZIONE AD OPERA DEL CONVENUTO DELL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE DA PARTE DELL'ATTORE CON CONSEGUENTE SUO ESONERO DALL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - CUMULO DI PETITORIO CON IL POSSESSORIO - INESISTENZA.*

Nei rapporti di vicinato, le facolta di godimento protette con la tutela possessoria non si realizzano mediante un'attivita direttamente esercitata sulla cosa posseduta, bensi attraverso l'osservanza di determinati doveri da parte del vicino; e, trattandosi di facolta derivanti da limiti normativi, esse esistono, e possono essere oggetto di possesso, solo in ragione dell'esistenza e dell'entita dei limiti che la legge impone al vicino. Pertanto, colui che e convenuto con l'Azione di manutenzione per asserita violazione di distanze rispetto alla preesistente costruzione dell'attore, non viola il divieto di cumulo del petitorio col possessorio se contesta che, a causa dell'illegittimo Esercizio del diritto di prevenzione compiuto dall'attore nell'erigere la sua costruzione, egli non era tenuto al rispetto delle distanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)