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Sez. 3, Sentenza n. 1146 del 22/01/2015 (Rv. 634600 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto - Assunzione da parte dell'appaltatore della custodia del bene - Consegna - Sufficienza - Eccezioni - Limiti.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634600-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell'area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva. Tale regola trova eccezione nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto, ancorché in parte e/o con apposite precauzioni, ovvero quando i lavori effettuati siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l'evento dannoso, sempre che, in questa seconda ipotesi, non sia dimostrato che per l'esecuzione dell'appalto la zona interessata fosse stata completamente enucleata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)