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Sez. 1, Sentenza n. 14177 del 12/07/2016 (Rv. 640494 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Occupazione temporanea a fini di ricerca archeologica - Indennizzabilità - Fondamento - Criteri di liquidazione della relativa obbligazione.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640494-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE

L'occupazione temporanea a fini di ricerca archeologica è diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e la promozione della cultura e della ricerca, onde costituisce attività lecita della P.A., poiché la proprietà del bene che riveste interesse storico, artistico ed archeologico nasce già vincolata e la connotazione culturale incide sul valore del bene stesso. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 1089 del 1939, la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata non è ispirato al criterio dell'integralità del risarcimento, ma costituisce un'obbligazione indennitaria, secondo i parametri fissati dall'art. 68 della l. n. 2359 del 1865, i quali assumono i caratteri della valutazione equitativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 68, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)