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Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 10/02/2014 (Rv. 629721 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Occupazione a fini di ricerca archeologica - Indennizzabilità - Fondamento - Criteri di liquidazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629721-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE

L'occupazione a fini di ricerca archeologica è diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e la promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.), onde costituisce attività lecita della P.A., nascendo la proprietà del bene che riveste interesse storico, artistico ed archeologico già vincolata ed incidendo la connotazione culturale sul valore del bene stesso. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata non è ispirato al criterio dell'integralità del risarcimento, ma costituisce un'obbligazione indennitaria, secondo i parametri fissati dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1865, n. 2359, i quali assumono i caratteri della valutazione equitativa. (Nella specie, è stato ritenuto idoneo il criterio degli interessi legali sul valore del fondo per la durata dell'occupazione, e coerente la disposta non indennizzabilità del pregiudizio reclamato per il ritardo della vendita degli immobili realizzati sul fondo stesso dopo la restituzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 68, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)