Sez. L, Sentenza n. 6105 del 19/12/1978 (Rv. 395923 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - INOSSERVANZA IN PRIMO GRADO DEL NUOVO RITO ENTRATO IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - APPELLO - FORME.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - INOSSERVANZA IN PRIMO GRADO DEL NUOVO RITO ENTRATO IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - APPELLO - FORME.*
Anche nel caso di inosservanza, da parte della Sezione specializzata agraria del tribunale - nel giudizio relativo ad una controversia in ordine a rapporti agrari - del rito introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533, che e immediatamente applicabile, ai sensi dello art 20 della stessa legge, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, l'appello avverso la relativa decisione deve essere proposto nelle forme previste dall'art 433 cod proc civ (nuovo testo), e cioe con ricorso da depositare in cancelleria entro trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)