Sez. L, Sentenza n. 1886 del 02/04/1981 (Rv. 412572 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROPOSIZIONE NELLE FORME ORDINARIE CONTRO UNA SENTENZA ERRONEAMENTE EMESSA SECONDO IL RITO ORDINARIO - VALIDITA - DEPOSITO DELLA CITAZIONE IN CANCELLERIA NEI TERMINI PREVISTI PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROPOSIZIONE NELLE FORME ORDINARIE CONTRO UNA SENTENZA ERRONEAMENTE EMESSA SECONDO IL RITO ORDINARIO - VALIDITA - DEPOSITO DELLA CITAZIONE IN CANCELLERIA NEI TERMINI PREVISTI PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 439 (nuovo testo) cod proc civ - il quale stabilisce che il giudice di appello provvede al cambiamento del rito, se ritiene che il procedimento di primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto - riguarda anche l'ipotesi in cui la causa sia pervenuta al giudice di secondo grado a seguito di un appello proposto nelle forme ordinarie contro una sentenza erroneamente emessa secondo il rito ordinario anziche secondo il rito del lavoro, e cio sia nel caso in cui il giudice di primo grado abbia seguito il rito ordinario sull'erroneo presupposto che la causa non rientrasse in quelle previste dall'art 409 (nuovo testo) cod proc civ, sia nel caso in cui lo stesso giudice, non discutendosi dell'appartenenza della causa alla predetta categoria, abbia omesso di applicare il rito del lavoro per semplice inosservanza. Pertanto, qualora il processo di primo grado innanzi alla Sezione specializzata agraria sia proseguito e sia stato deciso con il rito ordinario nonostante l'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, l'appello avverso la sentenza e ritualmente proposto con citazione a udienza fissa nei termini di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ, senza che sia necessario, ai fini della sua tempestivita, il deposito della citazione in cancelleria entro gli stessi termini. (V 6105/78, mass n 395923; (V 444/78, mass n 389743; (V 432/74, mass n 368140; (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410198; (contra 5734/80, mass n 409572; (contra 5438/79, mass n 402020; (contra 4226/79, mass n 400747; (contra 1820/79, mass n 398195; (contra 5141/78, mass n 394895; (contra 3897/75, mass n 378153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)