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Sez. 1, Sentenza n. 2534 del 19/10/1966 (Rv. 324877 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - EFFICACIA NEL TEMPO - UN ANNO - ISCRIZIONI NEI RUOLI DEGLI ANNI SUCCESSIVI DEI CONTRIBUENTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO DENUNZIE - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324877-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - EFFICACIA NEL TEMPO - UN ANNO - ISCRIZIONI NEI RUOLI DEGLI ANNI SUCCESSIVI DEI CONTRIBUENTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO DENUNZIE - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'accertamento amministrativo delle imposte costituisce una fase insopprimibile nello svolgimento del rapporto tributario; e poiche tale accertamento e limitato a uno spazio di tempo stabilito dalla legge (per le imposte di famiglia ad un anno) l'efficacia della decisione della commissione amministrativa non puo estendersi a periodi successivi. L'art 274 del tu per la finanza locale (RD 14 settembre 1931, n 1175), consente l'iscrizione dei contribuenti, che non abbiano effettuato alcuna denunzia, nei ruoli dell'anno successivo, a condizione che l'accertamento per l'anno precedente sia incontestato e definitivo. Se invece questo sia impugnato, e la contestazione non sia definita, l'ente impositore non puo procedere all'iscrizione per gli anni successivi se non previo accertamento relativo a ciascuno di essi. (Cfr 321470; 768/60; 4574/57; 4108/57).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 274

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)