Sez. 1, Sentenza n. 673 del 15/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162324 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTI SPECIALI DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTI SPECIALI DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
L'attenuante speciale di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 può essere riconosciuta solo allorquando, in tema di reati concernenti armi, munizioni, esplosivi ed altro, il giudice attribuiva al fatto una entità lieve, valutata quest'ultima alla stregua di criteri obiettivi, primi tra i quali quelli della quantità e qualità o di altri elementi apparsi utili a definire l'entità del fatto. (V mass n 157818).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)