Sez. 1, Sentenza n. 7709 del 10/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178768 - 01
ARMI - IN GENERE - MUNIZIONI - ATTENUANTE SPECIALE PER LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NOZIONE E PARAMETRI.*
ARMI - IN GENERE - MUNIZIONI - ATTENUANTE SPECIALE PER LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NOZIONE E PARAMETRI.*
In materia di armi, ai fini della concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge 895/67, è necessario che il fatto sia tale sotto l'aspetto oggettivo in relazione alla quantità e alla qualità delle armi, parametri tra loro interdipendenti, sicché anche rispetto ad uno solo di essi può essere negata l'attenuante. L'efficienza, la potenzialità offensiva, la clandestinità dell'arma, il munizionamento della stessa e la blindatura dei relativi proietti sono da considerarsi elementi giustificanti il diniego dell'attenuante speciale. (Conf mass n 175998; (Conf mass n 162324; (Conf mass n 159489).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)