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Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 23/05/1975 (Rv. 375756 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - A SEGUITO DI DOMANDA GIUDIZIALE - DURATA - DECORRENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PER IL RICORSO ALL'AGO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375756-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - A SEGUITO DI DOMANDA GIUDIZIALE - DURATA - DECORRENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PER IL RICORSO ALL'AGO - IRRILEVANZA.*

L'art 89 della legge tributaria sulle successioni, il quale stabilisce che la prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finche dura il giudizio promosso con la domanda, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione ricomincia a decorrere al momento della pubblicazione della decisione della commissione provinciale dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione contro l'ingiunzione fiscale dell'ufficio. A tal fine e irrilevante che da questo momento decorra altresi il termine di sei mesi, entro il quale e ammesso il ricorso del contribuente alla autorita giudiziaria per le ipotesi tassativamente previste dallo art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in quanto l'Azione dinanzi al giudice ordinario e un nuovo e diverso giudizio, particolare e delimitato, e non gia la continuazione in fase di gravame del giudizio anteriormente concluso dinanzi alle commissioni tributarie, di talche, una volta conclusa la sospensione del termine prescrizionale, un'altra interruzione e un'altra sospensione possono sopravvenire soltanto se il nuovo giudizio venga proposto, per effetto e nella perduranza del medesimo. (V 1923/72, mass n 359002).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)