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Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 19/06/1972 (Rv. 359002 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ALL'AGO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - NATURA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LIMITI DEL RIESAME DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359002-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ALL'AGO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - NATURA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LIMITI DEL RIESAME DELL'AGO.*

In materia tributaria i due distinti ordini di difese giurisdizionali, quello dinanzi alle commissioni tributarie e quello dinanzi all'AGO, sono distinti ed autonomi, non soltanto sotto l'aspetto formale ma anche sotto quello sostanziale, perche esse si riferiscono a situazioni nettamente differenti. L'esistenza di alcune zone d'interferenza fra i due rispettivi procedimenti non esclude che essi si presentino ontologicamente separati ed autonomi, quello avanti le commissioni tributarie avendo per oggetto il giudizio sulla formazione dell'atto d'imposizione del tributo, mentre il procedimento davanti all'AGO ha per oggetto il giudizio sulla produttivita di effetti, nella sfera patrimoniale del contribuente, di un atto d'imposizione tributaria divenuto definitivo. E tale autonomia viene accentuata anche dalla diversa struttura dei procedimenti, quello avanti le commissioni essendo caratterizzato dall'impulso d'ufficio, affidato alla stessa amministrazione finanziaria. Da tali principi consegue che l'Azione giudiziaria proposta innanzi al tribunale dopo il procedimento avanti le commissioni non costituisce un mezzo d'impugnazione, sia pure a rescissione limitata, ma un rimedio particolare che, in quanto trae origine da una situazione obiettivamente diversa da quella costituente la premessa del giudizio svoltosi innanzi alle commissioni, sorge formalmente e sostanzialmente autonomo e, in caso di accoglimento della domanda del contribuente, si risolve non gia con l'annullamento dell'atto di imposizione (non consentito all'AGO) bensi con la declaratoria d'inoperativita di effetti, nella sfera del contribuente, dell'atto medesimo. Altra conseguenza della rilevata autonomia dei procedimenti e la limitazione del riesame consentito all'AGO, che deve contenersi nell'ambito delle questioni di legittimita sostanziale dell'atto d'imposizione (vizi in iudicando), senza possibilita di estendersi alle questioni di legittimita formale, attinenti cioe al processo svoltosi innanzi alle commissioni tributarie (vizi in procedendo), salva l'ipotesi estrema in cui l'irregolarita di tale procedimento sia tale da rendere inesistente la decisione, ovvero quella in cui i vizi di esso ledano i diritti delle parti, come puo avvenire quando la questione sostanziale risolta nel giudizio avanti le commissioni (ad esempio, una questione di estimazione semplice del valore imponibile) sia preclusa all'esame dell'AGO. Anche al di fuori di tali estreme ipotesi, peraltro, rimane sempre salvo il rimedio - configurabile come un'ulteriore fase di gravame del procedimento tributario - del ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, che consente di sindacare eventuali errori in procedendo verificatisi nel giudizio innanzi alle commissioni. (nella specie, non riguardante un ricorso in base all'art 111, la SC ha ritenuto che avanti al giudice ordinario non potesse farsi valere un vizio in procedendo consistente nella omessa comunicazione al contribuente dell'impugnazione proposta dall'ufficio alla commissione centrale, tale vizio non integrando alcuna delle ipotesi estreme indicate nella massima che precede). (V 641'70, mass n 345816; 2175'69, mass n 341493).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)