Sez. 1, Sentenza n. 8093 del 04/11/1987 (Rv. 455752 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEL MINORE - CRITERI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEL MINORE - CRITERI.*
L'istituto dell'adozione, anche nella nuova disciplina introdotta dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, è previsto unicamente per la tutela dei minori privi di adeguata assistenza, cosicché ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge citata, resta prioritario l'apprezzamento dello interesse del minore ad una soluzione che sia la più confacente alle sue esigenze di sano sviluppo e di inserimento adeguato nella società, cui è preferibile provvedere, finché sia possibile, con la famiglia di sangue. (V 2234/86, mass n 445395; (V 6564/83, mass n 431274).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)