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Sez. L, Sentenza n. 8053 del 22/05/2012 (Rv. 623010 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza ben identificata pronunciata dal medesimo ufficio su caso analogo - Ammissibilità - Fondamento - Forme e modi del rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623010-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ne ha fatto diretta ed immediata applicazione con riferimento a proprio precedente, con il quale aveva deciso una controversia analoga).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 111, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)