Sez. 5, Sentenza n. 3340 del 12/02/2013 (Rv. 625260 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Agevole reperimento della sentenza citata e ripresa dei passaggi essenziali - Rinvio a sentenza di merito relativa ad altro processo tributario con indicazione incompleta degli estremi della sentenza - Illegittimità del rinvio - Ragioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione "per relationem" di una sentenza, in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento della sentenza citata mediante riproduzione dei suoi contenuti, oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato; pertanto, quando il rinvio ad una sentenza di merito di commissione tributaria, relativa ad un altro processo, avvenga con la sola indicazione del numero della sentenza e dell'anno, ma senza indicazione della sezione, tale rinvio deve considerarsi illegittimo, perché le sentenze di merito non sempre sono facilmente reperibili ed, inoltre, la relativa numerazione viene effettuata per ciascuna sezione e non per commissione, né la parte può essere obbligata a ricerche di documenti extraprocessuali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)