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Sez. L - , Sentenza n. 26094 del 02/11/2017 (Rv. 646142 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Assegno di invalidità - Operai agricoli - Requisito sanitario - Perfezionamento nel corso del procedimento amministrativo o del contenzioso giudiziale - Ammissibilità - Requisito contributivo - Contemporanea sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646142-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in favore degli operai agricoli, il requisito contributivo - per il quale, ex art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, si richiede che l'assicurato abbia cinque anni di contribuzione (cd. requisito "fisso") ed 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile") - può perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del successivo contenzioso giudiziale, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, purché si accerti la contemporanea presenza di entrambi i requisiti costitutivi del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto della domanda della lavoratrice, per difetto del requisito contributivo che, pur maturato al momento della presentazione della domanda amministrativa, non si era perfezionato con riferimento al quinquennio antecedente l'epoca di sopravvenienza del requisito sanitario nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)