Sez. L, Sentenza n. 4674 del 27/03/2003 (Rv. 561536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Assegno di invalidità - Operai agricoli - Requisito contributivo - Perfezionamento nel corso del procedimento amministrativo o del contenzioso giudiziale - Ammissibilità - Requisito dei cinque anni di contribuzione e di 810 contributi giornalieri nel quinquennio antecedente - Contemporanea sussistenza - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in favore degli operai agricoli occorre accertare l'esistenza oltre che del requisito assicurativo e di quello sanitario anche del requisito contributivo il quale, per gli operai agricoli, ex art. 9, R.D. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, primo comma, legge n. 222 del 1984, richiede che l'assicurato abbia cinque anni di contribuzione (cosiddetto requisito 'fissò) ed 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cosiddetto 'requisito mobilè); il requisito contributivo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149, disp. att. cod. proc. civ., per il requisito sanitario - può perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del successivo contenzioso giudiziale, sempre che si accerti l'avvenuto perfezionamento sia del requisito cosiddetto 'fissò che del requisito cosiddetto 'mobilè.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)