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Sez. 3, Sentenza n. 269 del 30/01/1969 (Rv. 338248 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - NOZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PRETESE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338248-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - NOZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PRETESE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*

Il difetto di omessa motivazione, che sussiste quando siasi del tutto omesso di motivare su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio e che, se fosse stato esaminato, avrebbe determinato una pronuncia diversa da quella adottata, deve essere escluso quando il giudice abbia adeguatamente discusso i punti essenziali in contestazione traendone conseguenze giuridiche (anche implicite in virtu della costruzione logico-giuridica della sentenza) difformi da quelle pretese dalle parti. (V 2937-68, massima n 335704 2548-68, massima n 335000 2466-68, massima n 334894 1944-68, massima n 333959).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)