Sez. L, Sentenza n. 12454 del 25/08/2003 (Rv. 566225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Clausole del contratto collettivo introducenti un trattamento peggiorativo - Retroattività - Esclusione - Fattispecie in materia di ccnl dei metalmeccanici del 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In riferimento al trattamento di fine rapporto - fondato sul principio degli accantonamenti e non sul principio assicurativo - , qualora sopravvenga un contratto collettivo che innovi la relativa disciplina in senso più sfavorevole per i lavoratori, l'innovazione è valida per il futuro, con salvezza dei diritti quesiti dei lavoratori, e perciò essa non produce effetti rispetto alle frazioni di trattamento già maturate nel corso del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la retroattività di alcune disposizioni del contratto collettivo dei metalmeccanici del 1994, incidenti sfavorevolmente sul sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo una voce retributiva dalla base di calcolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)