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Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 06/03/2000 (Rv. 535450 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di missione - Tassabilità - Limiti - Prestazioni gratuite di vitto ed alloggio - Prova - Mancanza - Conseguenze - Attribuzione della intera franchigia prevista dalla legge.
Stato
decisa il 2000-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535450-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, in virtù dell'art. 48, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, l'indennità di missione concorre a formare il reddito per la parte eccedente lire 60.000 al giorno, elevate a lire 100.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporti; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto ad un terzo. Tale abbattimento non va effettuato, con la conseguente attribuzione dell'intera franchigia, allorché non risultino provate le prestazioni gratuite di vitto ed alloggio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)