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Sez. 5, Sentenza n. 12059 del 01/07/2004 (Rv. 574890 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferta spettante ai dipendenti Alitalia - Assoggettamento ad IRPEF - Art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574890-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di redditi da lavoro dipendente, l'art. 48, comma 4, T.u.i.r. prevede una tassabilità minore delle somme corrisposte dal datore di lavoro (nel caso, Alitalia) a titolo di indennità di trasferta - attraverso il meccanismo del riconoscimento di una franchigia (che configura una fascia di esenzione per i disagi che una trasferta inevitabilmente crea) piena -, nel caso in cui il dipendente sostiene le spese per il pernottamento, che riducono l'importo ricevuto; e una tassabilità viceversa maggiore - attraverso il meccanismo del riconoscimento di una franchigia ridotta -, qualora il dipendente è posto nelle condizioni di utilizzare un alloggio messo gratuitamente a sua disposizione dal datore di lavoro ovvero venga rimborsato delle spese di alloggio, non sopportando conseguentemente alcuna spesa a tale titolo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 4 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 131 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)