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Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 05/05/2009 (Rv. 608403 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Autonomia del processo civile rispetto a quello penale - Conseguenze in materia probatoria - Vigenza della regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - Sussistenza - Scelta di una delle ipotesi sul fatto tra loro incompatibili o contraddittorie - Applicabilità della regola - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla strage di Ustica.
Stato
decisa il 2009-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608403-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture, ha acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l'impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica alternativamente ad un'esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell'aeromobile oppure ad un'esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un'autonoma valutazione delle prove e l'adozione dei diversi principi civilistici di valutazione probatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)