Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009 (Rv. 608391 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Nesso causale tra condotta omissiva e danno - Criteri di accertamento - Applicabilità degli artt. 40 e 41 cod. pen. - Necessità - Onere della prova gravante sul danneggiato - Dimostrazione che il danno non si sarebbe verificato, in assenza dell'omissione, oltre ogni ragionevole dubbio - Superfluità - Dimostrazione di una ragionevole probabilità di evitare il danno - Sufficienza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)