Sez. L, Sentenza n. 3579 del 17/07/1978 (Rv. 393081 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COSTITUZIONE IN MORA E PROVA DEL DANNO DA RITARDO - IRRILEVANZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - RIFERIMENTO ALLA DATA DI MATURAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COSTITUZIONE IN MORA E PROVA DEL DANNO DA RITARDO - IRRILEVANZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - RIFERIMENTO ALLA DATA DI MATURAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - NECESSITA.*
L'art 429 cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973 stabilendo la rivalutazione dei crediti di lavoro, contiene una statuizione di carattere sostanziale, secondo la quale il danno da ritardo nell'adempimento e risarcibile per intero anche in difetto di Costituzione in mora e di prova, ed una statuizione di carattere processuale, secondo cui il giudice deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione. La duplice statuizione e intesa a conservare integralmente nel tempo il valore economico della prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore, onde essa deve applicarsi anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della citata legge e sempre con riferimento dalla data di maturazione del credito di lavoro. (Conf 3788/76, mass n 382486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)