Sez. 1, Sentenza n. 18458 del 19/09/2005 (Rv. 584696 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Conferma della sentenza appellata sulla base di argomentazioni ulteriori rispetto a quelle prospettate dalle parti - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Violazione del divieto di eccezioni nuove in appello - Insussistenza - Fattispecie in tema di accertamento di società di fatto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Non incorre in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né del divieto di eccezioni nuove in appello, di cui all'art. 345 cod. proc. civ., il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata ponendo a fondamento della decisione anche proprie argomentazioni, basate sulle risultanze processuali, aggiuntive rispetto a quelle prospettate dalle parti, giacché la valorizzazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rientra nella funzione del giudice di merito. (Nella specie, il giudice di appello aveva ritenuto sussistente una società di fatto fra il titolare di una farmacia ed il figlio anche sulla base della circostanza - ulteriore rispetto a quelle allegate dalle parti, ma risultante comunque dagli atti - che il secondo aveva lavorato in via esclusiva nella farmacia del padre, senza essere con lui convivente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)