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Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005 (Rv. 586449 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586449-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d'appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (nella specie relativa a controversia in materia di diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte della richiesta di una più consistente liquidazione del danno, aveva proceduto ad una rivalutazione dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)