Sez. L - , Sentenza n. 33979 del 17/11/2022 (Rv. 666026 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Atti del procedimento penale - Utilizzabilità - Autonoma istruttoria - Necessità - Esclusione. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di
ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)