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Sez. L - , Sentenza n. 5284 del 01/03/2017 (Rv. 643269 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Licenziamento disciplinare - Atti del procedimento penale - Utilizzabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643269-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l’amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale aveva omesso ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l’esame delle prove offerte dal datore di lavoro pubblico, ritenute non autonome rispetto ad esso, e perché, nella contestazione, il datore stesso aveva richiamato i capi d’imputazione dei reati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)