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Sez. 2, Sentenza n. 12826 del 12/07/2004 (Rv. 574451 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Penale prevista per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione principale - Domanda di adempimento dell'obbligazione principale e di condanna al pagamento della penale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574451-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

L'art.1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all'adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l'adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell'adempimento della medesima (fattispecie in cui il venditore non aveva consegnato nel termine pattuito il bene venduto, obbligazione per la quale era stata pattuita una penale per il ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)