diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7078 del 22/06/1995 (Rv. 493023 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Penale prevista per l'inadempimento - Applicabilità al semplice ritardo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493023-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

Salva diversa volontà della parti, la penale prevista per l'inadempimento non può essere applicata anche per il semplice ritardo solo perché nel contratto è stato previsto un termine (non essenziale) di adempimento della obbligazione perché, attesa la tendenziale incompatibilità tra il diritto alla penale ed il conseguimento della prestazione principale (art. 1383 cod. civ.), si renderebbe, altrimenti, più gravosa, per il debitore, la responsabilità derivante dall'inadempimento meno grave, costituito da quel ritardo che non faccia perdere all'obbligazione la sua utilità e che, quindi, consenta anche l'inadempimento tardivo, rispetto alla responsabilità derivante dall'inadempimento definitivo, in cui, salva diversa pattuizione, la clausola ha l'effetto di limitare il risarcimento del danno alla penale convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)