Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013 (Rv. 627605 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE | Pluralità di legittimari - Diritto di ciascuno ad una frazione della quota di riserva - Configurabilità - Conseguenze - Giudicato favorevole conseguito da uno dei legittimari - Effetti - Preclusione alla separata azione degli altri legittimari - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE
In tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi - non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)