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Sez. 2, Sentenza n. 2546 del 11/07/1969 (Rv. 342124 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - DECISIONE SULLE AZIONI DI ALCUNI DEI LEGITTIMARI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO PER LE AZIONI DEGLI ALTRI LEGITTIMARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342124-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - DECISIONE SULLE AZIONI DI ALCUNI DEI LEGITTIMARI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO PER LE AZIONI DEGLI ALTRI LEGITTIMARI - ESCLUSIONE.*

Stante l'assoluta autonomia del diritto di ciascun legittimario di esercitare l'Azione per la reintegrazione della propria quota di riserva, le pronunzie intervenute sulle domande precedenti di alcuni legittimari, ancorche relative alla medesima successione mortis causa, non vincolano il giudizio sulle domande proposte da altri legittimari benche il relativo processo sia stato riunito al precedente. (nella specie, erasi formato il giudicato parziale sulla prima domanda, in punto idoneita ad interrompere la prescrizione di Atti di Costituzione in mora non compiuti dal soggetto attivo nei confronti del soggetto passivo dell'Azione di riduzione ed altro legittimario, attore nel processo riunito, pretendeva derivarne preclusione all'esame del problema, che riteneva coperto da quel giudicato, circa l'applicabilita alle azioni di riduzione della causa interruttiva della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)