Sez. L, Sentenza n. 2674 del 28/04/1984 (Rv. 434700 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REIEZIONE, DA PARTE DELL'INPS, DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA - IPOTESI DI "MORA EX RE"; EX ART. 1219 N. 2 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REIEZIONE, DA PARTE DELL'INPS, DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA - IPOTESI DI "MORA EX RE"; EX ART. 1219 N. 2 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell'i.N.P.S., della domanda della prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto)configura una ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ., che dispensa dall'Onere della Costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in Sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dalla inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), salvo che l'istituto debitore dimostri, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)