Sez. 2, Sentenza n. 3109 del 17/03/1995 (Rv. 491234 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Servitù di veduta - Sussistenza - Condizioni - Ringhiera posta a separazione di due fondi urbani - Esercizio di veduta attraverso la stessa - Insussistenza della servitù.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La sussistenza di una servitù di veduta può essere fondatamente ritenuta solo in presenza di una situazione di fatto che univocamente consenta di esercitare la "prospectio" e l'"inspectio" sul fondo del vicino e solo quando esistano "in loco" manufatti effettivamente destinati in modo normale e permanente all'esercizio della veduta. Pertanto, non può dar luogo all'esercizio di una veduta una ringhiera posta a separazione fra due fondi urbani, trattandosi di un opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di "inspicere et prospicere in alienum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)