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Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 05/06/1967 (Rv. 327732 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTI PARZIALI - ACCERTAMENTO DEI CREDITI ESISTENTI TRA LE PARTI- ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327732-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTI PARZIALI - ACCERTAMENTO DEI CREDITI ESISTENTI TRA LE PARTI- ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione a precetto per pagamento di un credito pecuniario, sorta questione di imputazione dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore ad uno piuttosto che ad altri crediti, il giudice che, ai soli fini della decisione sull'apposizione, procede all'accertamento dei crediti esistenti fra le parti e all'imputazione ad essi dei pagamenti effettuati, non eccede dai limiti del petitum, segnati dalle richieste e deduzioni non solo dell'opponente ma anche dell'opposto. In tale ipotesi, elemento del thema decidendum diventa anche l'accertamento degli altri crediti dedotti dall'opposto. (Conf.1274-65, 1739-65, 1212-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)