Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 01/06/1974 (Rv. 369737 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - CONTROVERSIA SULLA IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI PARZIALI ESEGUITI DAL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI TRA LE PARTI ED IMPUTAZIONE AD ESSI DEI PAGAMENTI ESEGUITI - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - CONTROVERSIA SULLA IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI PARZIALI ESEGUITI DAL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI TRA LE PARTI ED IMPUTAZIONE AD ESSI DEI PAGAMENTI ESEGUITI - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Nel giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione al precetto per pagamento di un credito pecuniario, ove sorga questione di imputazione dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore ad uno piuttosto che ad altri crediti, il giudice che, ai soli fini della decisione sull'opposizione, procede all'accertamento dei crediti esistenti fra le parti e all'imputazione ad essi dei pagamenti effettuati, non eccede dai limiti del petitum, segnati dalle richieste e deduzioni non solo dell'opponente ma anche dell'opposto. In tale ipotesi elemento del thema decidendum diventa anche l'accertamento degli altri crediti dedotti dall'opposto. (Conf 1230'67, mass n 327732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)