Sez. 5 - , Ordinanza n. 2570 del 30/01/2019 (Rv. 652780 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Tributi o diritti risultati evasi per accertata non veridicità della dichiarazione d'importazione - obbligo di pagamento - soggetti passivi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
È obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l'effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione o posto in essere l'attività fraudolenta o illegittima in virtù della quale la merce importata sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali, atteso che presupposto dell'obbligazione tributaria è la destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, e che detta obbligazione sorge a carico di chi abbia realizzato (da solo o con altri) l'immissione della merce al consumo.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)