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Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 15/09/1995 (Rv. 494012 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - IN GENERE | Somme di danaro e crediti dello Stato o di altri enti pubblici - Esclusione dall'azione esecutiva - Condizioni - Iscrizione della somma nel bilancio preventivo dello Stato o dell'Ente pubblico - Inidoneità.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494012-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - IN GENERE

Poiché le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge (art. 2740 cod. civ), le somme di denaro ed i crediti dello Stato o di altri enti pubblici possono essere esclusi dall'azione esecutiva soltanto se una apposita norma di legge (o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) imprima loro un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico, restando insufficiente a tal fine la semplice iscrizione della somma nel bilancio preventivo dello Stato o dell'Ente pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)