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Sez. 2, Sentenza n. 31397 del 02/12/2025 (Rv. 676530-01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE | Parrocchia - Natura prima del riconoscimento della personalità giuridica civile - Ente di fatto - Successivo decreto ministeriale di riconoscimento - Effetti -
Stato
decisa il 2025-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676530-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE

Alienazione di bene avente valore storico o artistico - Autorizzazione ministeriale ex l. n. 1089 del 1939 - Necessità.

In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della Parrocchia, con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno, ex art. 29 della l.n. 222 del 1985, comporta non già l'estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, ha natura di ente di fatto e, come tale, soggetto di diritto rilevante per l'ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti e obblighi, con conseguente applicazione delle norme di diritto comune. Pertanto, in caso di alienazione di beni di interesse storico o artistico posta in essere dalla Parrocchia, trova applicazione la l.n. 1089 del 1939, vincolante anche per gli enti religiosi, che impone l'autorizzazione ministeriale all'alienazione.

Legge 20/05/1985 num. 222 art. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 4, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 5, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 29, Cod. Civ. art. 1, Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)