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Sez. U, Sentenza n. 61 del 11/01/1990 (Rv. 464769 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1990-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464769-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

La controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente dell'istituto Papa Giovanni xxiii - cui è stata riconosciuta personalità giuridica, quale Fondazione di culto e religione, con d.P.R. 13 marzo 1976 n. 311 - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, mentre il riconoscimento della personalità giuridica concerne anche le associazioni e fondazioni private (art. 12 cod. civ.), le fondazioni di culto e religione costituiscono enti ecclesiastici i quali, nel regime sia anteriore che successivo alle modificazioni del concordato fra lo stato e la Chiesa cattolica, attuate con accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121), ed alla legge 20 maggio 1985 n. 222 (sugli enti ecclesiastici), non sono, di per sè, enti pubblici nell'ordinamento italiano. (V 3127/89, mass n 463244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 13/03/1976 num. 311, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)