Sez. U, Sentenza n. 137 del 14/04/2000 (Rv. 535681 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controricorso - Sottoscrizione da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Anche in tema di regolamento preventivo di giurisdizione devono trovare applicazione le disposizioni dettate dall'art. 365 cod. proc. civ. in materia di sottoscrizione del ricorso e dall'art. 370 cod. proc. civ. che richiama l'art. 365 cit. anche a proposito del controricorso; ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il controricorso presentato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e sottoscritto da professionista che, ancorché munito di procura speciale, non risulti iscritto nell'apposito albo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)