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Sez. U, Sentenza n. 3203 del 25/03/1991 (Rv. 471449 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Ricorso e controricorso - Sottoscrizione da parte di avvocato munito di valida procura speciale - Necessità.
Stato
decisa il 1991-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471449-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso ed il controricorso, in quanto soggetti alle regole di cui agli artt. 364 e segg. cod. proc. civ., devono essere sottoscritti da avvocato munito di valida procura speciale, e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ove proposti in forza di procura non speciale, ovvero di procura speciale conferita da soggetto all'uopo non abilitato (quale il mandatario generale "ad lites".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)