Sez. 2, Sentenza n. 18048 del 19/10/2012 (Rv. 623925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, cod. proc. civ., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. cod. proc. civ., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 cod. proc. civ., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza. (Principio affermato con riguardo all'udienza di appello fissata ex art. 348 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)