Sez. 1, Sentenza n. 10870 del 01/10/1999 (Rv. 530394 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Durata dell'udienza - Non inferiore ad un'ora - Fondamento - Conseguenze - Attività poste in essere in quel lasso temporale - Riferibilità all'udienza - Conseguenze - Fattispecie in tema di rinvio ai sensi dell'articolo 309 cod.proc.civ. e successiva riapertura del verbale.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
L'articolo 59 disp.att.cod.proc.civ., secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell'udienza di cui all'articolo 171 cod.proc.civ. è fatta "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza" esprime un principio di portata generale nel senso che la durata di ogni udienza, intesa come collocazione temporale dell'esplicazione dell'attività processuale, non può essere inferiore ad un'ora; conseguentemente, tutte le attività poste in essere dal giudice e dalle parti in tale arco di tempo devono considerarsi temporalmente e funzionalmente riferibili all'udienza medesima (nella specie il GI, non essendo comparse le parti all'udienza fissata per il conferimento di incarico a CTU, aveva provveduto ai sensi dell'articolo 309 cod.proc.civ. e quindi, sopraggiunti il CTU e una parte, aveva "riaperto il verbale", revocato il precedente provvedimento e conferito l'incarico; la S.C., in applicazione dell'esposto principio e risultando la comparizione avvenuta prima del decorso di un'ora, ha affermato che non di "riapertura di verbale" si trattava ma di semplice prosecuzione dell'attività processuale senza necessità di comunicazione alla parte non comparsa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)