Sez. 2, Sentenza n. 3020 del 07/05/1980 (Rv. 406782 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - DOMANDA DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - ECCEZIONE DI PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE - OGGETTO - CARATTERE CERTO E DETERMINATO DELLA PROVA DEL PAGAMENTO - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - DOMANDA DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - ECCEZIONE DI PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE - OGGETTO - CARATTERE CERTO E DETERMINATO DELLA PROVA DEL PAGAMENTO - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI.*
Colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'Onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui e fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non e tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce. Tale prova, peraltro, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacche ogni incertezza o ambiguita non puo che risolversi - atteso l'Onere imposto dalla norma - in danno del debitore. (Conf 1629/76, mass n 380396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)