diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 08/05/1976 (Rv. 380396 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DI UN CREDITO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - ESTENSIONE - PROVA DELL'INESISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380396-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DI UN CREDITO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - ESTENSIONE - PROVA DELL'INESISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE - ESCLUSIONE.*

Chi agisce in giudizio per il pagamento di un credito assolve all'Onere probatorio gravante a suo carico con la dimostrazione del rapporto da cui deriva il suo diritto di credito, che rappresenta il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, e non e tenuto a provare l'inesistenza delle condizioni negative, ossia dei fatti idonei ad impedire la nascita e il perdurare del vantato credito, tale prova negativa essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio non e sorto, ovvero, pur essendosi costituito, si e poi estinto. (V 2042/74, mass n 370319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)