Sez. 5 - , Sentenza n. 28675 del 09/11/2018 (Rv. 651228 - 02)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | TARSU - Regione Sicilia - Determinazione delle tariffe - Competenza della giunta comunale - Sussistenza - Ragioni - Mancata adozione dei criteri da parte del consiglio comunale - Irrilevanza.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
In tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla l.r. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 lett. A, Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)