Sez. U, Ordinanza n. 502 del 28/07/1984 (Rv. 436382 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - EMOLUMENTI IPOTECARI SPETTANTI AI CONSERVATORI - RITENUTA DEVOLUTA AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - ELEVAZIONE DELL'ALIQUOTA RELATIVA EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 648 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 76 E 77 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - EMOLUMENTI IPOTECARI SPETTANTI AI CONSERVATORI - RITENUTA DEVOLUTA AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - ELEVAZIONE DELL'ALIQUOTA RELATIVA EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 648 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 76 E 77 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo alla ritenuta sugli emolumenti "ipotecari" spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, che è devoluta al fondo di previdenza del personale periferico dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, emanato in virtù della delega conferita con la legge 9 ottobre 1971 n. 825, dispone che la ritenuta medesima venga operata con l'aliquota fissata con il decreto ministeriale di cui al precedente art. 2 relativo ai Tributi speciali, e comporta, pertanto, per il periodo dall'1 gennaio al 24 novembre 1973 (fino cioè alla nuova disciplina introdotta, senza effetti retroattivi, dall'art. 5 della legge 15 novembre 1973 n. 734), che tale aliquota resta elevata dalla precedente misura del 10% a quella maggiore del 30%. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, tenuto conto che, rispetto alla suddetta elevazione dell'aliquota della ritenuta, è configurabile un'esorbitanza dalla delega conferita con l'art. 11 della menzionata legge 9 ottobre 1971 n. 825, la quale riguarda la mera riorganizzazione delle casse mutue fra il personale e revisione armonica dei "Tributi speciali", senza comprendere il potere di una diversa quantificazione delle ritenute sugli emolumenti sopra specificati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Legge 25/07/1971 num. 545 art. 7, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 648 art. 10 CORTE COST., Legge 15/11/1973 num. 734 art. 5, DPR 12/12/1975 num. 857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)